CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SKIPASS VALIDI PER LA SKI AREA LEMELETTE 2023/2024

1. Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale costituito con l’acquisto degli skipass e delle tessere a punti vendute dalla Società MELETTE 2000 Srl – Unipersonale, qui di seguito per brevità convenzionalmente detta MELETTE, e stabiliscono quindi i diritti e gli obblighi degli utenti relativamente al loro utilizzo. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita dell’ anzidetta Società MELETTE.

2. Alle MELETTE compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti per l’ esercizio di trasporto a mezzo impianti a fune e dei servizi connessi. Risulta pertanto essere l’ unica ed esclusiva contraente del presente contratto.

3. Lo skipass è un documento strettamente personale e può recare il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass valido solamente per le MELETTE con uno skipass “ Sciare i Grandi Altipiani – Ski Pass Unico “ o “ Sciare l’ Altopiano di Asiago – Ski Pass Unico ”. Gli skipass con validità stagionale sono validi esclusivamente nella stagione invernale di emissione. 

4. La tessera a punti non è personale, quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell’acquisto la tessera avrà un numero di punti a disposizione, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall’ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, come indicate analiticamente nell’apposito prezziario esposto alle biglietteria e sul sito internet www.lemelette.it.

5. La stagione sciistica ordinaria inizia di solito con il giorno 08/12/2023 e si conclude di solito nel mese di marzo 2024, salvo anticipazioni e/o posticipazioni dell’apertura, o anticipazione della chiusura in relazione ad eventuali limitazioni legate alla crisi energetica, sanitaria e/o ad qualsiasi ad altra causa di qualsiasi tipo e genere, come ad esempio per scarsità di innevamento. Tutti gli skipass delle MELETTE posti in vendita verranno accettati, nel rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità, presso gli impianti in funzione. Gli utenti prendono atto che la decisione circa l’apertura degli impianti e delle piste da sci avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione del gestore degli impianti di risalita e dichiarano dunque: (a) di essere consapevoli del conseguente rischio circa la possibile forte limitazione degli impianti utilizzabili e delle piste sciabili e anche dell’impossibilità assoluta di sciare a causa della chiusura di tutti gli impianti di risalita nonché del rischio che giorno per giorno muti la situazione degli impianti e delle piste da sci utilizzabili; (b) viste e considerate le diverse tipologie di skipass disponibili ed i relativi prezzi, di ritenere, alla luce delle loro personali esigenze, vantaggioso l’acquisto dello skipass prescelto, nonostante il rischio (che espressamente accettano ed assumono) che gli impianti di risalita possano non essere in funzione per decisione insindacabile del gestore; (c) di accettare espressamente l’esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo in tali casi e comunque di rinunciarvi. Nell’apposito elenco periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet www.lemelette.it saranno indicati gli impianti di risalita e le piste da sci aperte per la singola giornata, elenco che dovrà essere consultato precedentemente all’acquisto dello skipass. L’utilizzabilità degli impianti di risalita e dunque dello skipass potrebbe subire limitazioni in conseguenza di normative sopravvenute originate da emergenze sanitarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass o altra analoga certificazione, limiti di contingentamento o prenotazione della giornata sciistica). In conseguenza del sopravvenire di tali normative alcuni prodotti potrebbero non essere più in vendita oppure essere modificati in alcune loro caratteristiche (es. la trasferibilità) e gli ordinari procedimenti di vendita e di accesso agli impianti (es. attivazione giornaliera dello skipass) potrebbero dover subire adattamenti. Gli utenti sin da ora dichiarano espressamente di accettare tali modifiche e limitazioni, senza che a ciò consegua un diritto di recesso o di rimborso da parte degli utenti che dunque si assumono ogni rischio al riguardo e rinunciano ad ogni pretesa. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare nel mese di marzo 2024) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 6, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dalla Direzione degli impianti delle MELETTE. 

6. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, degli impianti di risalita e l’agibilità delle piste del comprensorio delle MELETTE, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo dell’ esercente, quali – a titolo meramente esemplificativo – le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche e relativo costo di acquisto che permetta di garantire l’equilibrio economico nell’esercizio degli impianti di risalita, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l’impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) alle MELETTE. 

7. Al fine di ottenere lo sconto, nei casi e nella misura indicata nei fogli illustrativi e sul sito internet www.lemelette.it praticato a Seniores, Juniores e Bambini, è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto, secondo quanto riportato nei listini prezzi presenti nei punti vendita nonché sul sito internet www.lemelette.it.      Nei casi individuati nei fogli illustrativi e sul sito internet in cui è prevista l’emissione di uno skipass gratuito per bambini, questo viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante. 

8. In caso di acquisto di skipass per minori, l’acquisto comporta per l’accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e dal D.Lgs. 40/2021 così come successivamente modificati ed integrati e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne. L’utente prende atto che per i minori di anni 18 è obbligatorio indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche prescritte dal D.Lgs 40/2021 e che, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 29 del D.Lgs. 40/2021, la violazione dell’obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo. 

9. Acquisto online: Per alcune tipologie di skipass sono previste, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate sul sito internet www.lemelette.it.                                  La Società MELETTE non assume alcuna garanzia circa l’ininterrotto funzionamento dello shop online. Tali riduzioni non si applicano in nessun caso in caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e dello shop online. Anche ove lo skipass o un voucher dovesse essere acquistato con anticipo rispetto all’inizio del periodo di validità, trova applicazione l’art. 13, secondo cui il prezzo di acquisto non è mai rimborsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo nemmeno in caso di mancato o solo parziale utilizzo, mancata vacanza, impegni sopraggiunti, malattia, ecc. Gli skipass ed i voucher acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione. Qualora alcuni dati comunicati dall’utente nel procedimento di acquisto online siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria e amministrative, un importo di € 10,00 (dieci) per ogni skipass da sostituire. L’acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005). 

10. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto. 

11. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a punti e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità.

 12. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass (ad esempio, il suo uso da parte di persona diversa dal titolare) o della tessera a punti comporta il loro ritiro immediato, l’annullamento o la sospensione. La verifica del corretto utilizzo dello ski pass a tempo (ad es. stagionale, giornaliero, plurigiornaliero, 2 ore, 4 ore) può avvenire anche in modalità remota in un momento successivo al momento dell’ abuso stesso, attraverso l’analisi effettuata dal sistema “ FALCO “ installato sugli impianti di risalita. L’utilizzo dei dati personali viene effettuato in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e secondo le modalità e i limiti riportati nel documento “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali”. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 8 anni (nati prima del 26/11/2015), viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell’acquisto. Lo skipass o la tessera a punti possono altresì essere ritirati o sospesi o annullati dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali o regionali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore. 

13. Gli skipass e le tessere a punti inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati. 

14. In caso di smarrimento di uno skipass è possibile richiedere entro il periodo di validità dello stesso presso i punti di emissione la sostituzione mediante presentazione sia della denunzia presentata ai Carabinieri, sia di un valido documento di riconoscimento nonché dell’attestazione di acquisto mediante la presentazione del numero dello skipass originale smarrito, per poterne bloccare l’utilizzo da parte di terzi. Lo skipass sarà valido previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà richiesto l’importo di € 10,00 (dieci). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.

 15. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass, sempre che risulti inequivocabilmente la titolarità dello skipass in capo al richiedente il rimborso e sempre che il titolare non disponga di copertura assicurativa contemplante il rimborso anche parziale del prezzo dello skipass in caso di infortunio. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna dello skipass ai punti vendita e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e a tempo (2 ore, 4 ore) non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita entro 15 giorni dall’infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero, dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti: • supporto materiale dello skipass; • copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva. Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. 

16. Lo skipass e la tessera a punti sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare sugli impianti di risalita, come descritto all’art 1. Entrambi i biglietti non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo i casi espressamente previsti e regolati dalle condizioni stabilite agli artt. 14 e 15. 

17. Durante il periodo in cui viene usato il supporto skipass o la tessera a punti l’utente è responsabile della loro buona conservazione. 

18. Lo skipass e la tessera a punti, quali documenti di trasporto necessari per l’accesso agli impianti di risalita nei limiti di cui agli artt. 4 e 5, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto. 

19. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa nazionale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 nonché dal D.Lgs. 40/2021 e successive modifiche, nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.lemelette.it. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento. L’utente prende atto che è obbligatorio il possesso, a cura dell’utente, di una valida polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile per danni o infortuni a terzi e che, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 29 del D.Lgs. 40/2021, la violazione dell’obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il ritiro dello skipass irrogati da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo. 

20. Lo sciatore deve raggiungere l’ultima pista per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:45. 

21. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.

 22. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente. 

23. I prezzi per l’acquisto dello skipass o della tessera a punti potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative.

 24. Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a punti l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di contratto comprensive delle condizioni integrative degli skipass  disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.lemelette.it.

 25. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici 

26. Misure precauzionali in relazione alla eventualità di un epidemia da COVID: la Società MELETTE si impegna ad adottare tutte le misure più opportune per contribuire al contenimento del contagio. Altrettanto essenziale è il comportamento individuale degli utenti che dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e consigli delle Autorità, la cui conoscenza MELETTE contribuisce a diffondere anche attraverso il proprio sito internet. Ne consegue il divieto di utilizzo degli impianti di risalita in caso di mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni eventualmente in vigore. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli esercenti degli impianti di risalita in caso di contagio. 

La Società MELETTE si riserva di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuati successivamente.